PENSIONI : DIVIETO DI CUMULO
novembre 27, 2008
L’art.19 del D.L. 112/98 convertito in Legge dal Parlamento il 5 agosto scorso abolisce il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, senza subire i tagli precedenti. Si chiude dunque definitivamente il capitolo relativo al divieto del cumulo per i pensionati che intendano proseguire la propria attività lavorativa. I pensionati che svolgevano attività in costanza dell’assegno di quiescenza potranno incassare – al netto delle tasse s’intende – tutto ciò che guadagnano senza alcuna penalizzazione. Si tratta di una norma che è in linea con le precedenti per quanto riguarda i maggiori beneficiari; infatti in questo caso potranno contare su un maggiore introito tanto più alta è la pensione e gli ulteriori redditi.
Chi ha – per esempio – una pensione di 30 mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 25 mila euro, risparmia intorno a 7.200 euro circa. Le uniche eccezioni alla totale cumulabilità sono quelle dei dipendenti pubblici riammessi in servizio presso la P.A., per i quali rimane in vigore la norma che prevede la sospensione dell’assegno fino al definitivo collocamento a riposo. Le novità del D.L. 112/08 sono valide anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, ed è questa una novità particolarmente importante considerato che questo regime previdenziale è penalizzante di per sé, senza necessità di ulteriori decurtazioni. Infatti se nel passato il lavoro in costanza della rendita pensionistica poteva essere considerato un privilegio o comunque un surplus, oggi per molti è una necessità, sia per il numero sempre maggiore di prepensionamenti, sia per la costante diminuzione del tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione in servizio.
Dal 2009 i pensionati che svolgevano attività potranno ora evitare di lavorare in nero e mettersi in tasca i compensi guadagnati con il proprio lavoro, al netto delle tasse, senza alcuna penalizzazione. Sono interessati i redditi relativi ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa, ecc. Immuni dalla riforma saranno gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni. La trattenuta per i soggetti invalidi è, rispettivamente del 25% e del 50%, se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo erogato dall’INPS di quattro (23.042 euro) o di cinque volte (28.803 euro). Le pensione è intera soltanto per chi ha acquisito il diritto dopo 40 anni di contribuzione o per coloro che godono del trattamento minimo.
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