Al via il cumulo per i pensionati. Ma non per tutti

dicembre 16, 2008

Con il 2009 arrivano novità sostanziali per il mondo dei pensionati italiani. Quella più evidente riguarda il cumulo, ovvero la possibilità, per i pensionati di poter abbinare al proprio assegno sociale pensionistico anche una attività lavorativa. In questo senso l’Inps – l’ente della previdenza sociale – ha pubblicato una circolare fondamentale su questa disposizione, così da fare chiarezza in merito. La suddetta circolare (la 108/2008), infatti, chiarisce il funzionamento del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, di ogni tipo: come era stato appunto stabilito dalla legge 133 del 2008 (la cosiddetta manovra; nell’articolo 19). Disposizioni che valgono sia per i trattamenti vecchi che per quelli nuovi liquidati anch’essi tanto con il sistema retributivo che con quello altrimenti misto (almeno un versamento, però, deve essere stato effettuato entro l’anno 1995). Ma particolari condizioni sono invece previste anche per le pensioni maturate con il sistema precedente, ovvero quello contributivo. Ma prima di entrare nel merito tecnico delle specifiche dell’Istituto di previdenza, vediamo più in generale cosa prevedono le norme sull’abolizione del divieto di cumulo.

 Bisogna innanzitutto precisare come l’eliminazione del divieto di cumulo non incide in alcun modo sulle pensioni di vecchiaia che sono esenti, già da diverso tempo, qualsiasi tipo di trattenuta fiscale. Differenze si pongono invece per quanto riguarda le pensioni maturate per l’anzianità. Fino ad oggi, infatti, sono scampati al divieto di cumulo solo quelli che hanno acquisito il diritto con 40 anni di contributi o, altrimenti, con 37 anni di versamenti unitamente all’età (considerata come minima) di 58 anni. Tutti gli altri sono invece esclusi (in attesa proprio dell’entrata in vigore della nuova normativa approvata ad agosto dal nuovo governo). Essi, cioè, si vedevano perdere la pensione se si rioccupavano come dipendenti (se svolgevano un’attività invece autonoma, perdevano buona parte dell’assegno percepito dall’istituto che eroga le pensioni a fronte del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali: quantificabile fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo (5.760 euro nel 2008) e il 30% del reddito conseguito. Vediamo allora le istruzioni dell’Inps, nel dettaglio tecnico. Pensioni retributive: da gennaio, le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento diventeranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Pensioni contributive saranno allo stesso modo interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (se le pensioni di vecchiaia sono anticipate e con anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni; sono altresì interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia, ammesso che riguardino soggetti di almeno 65 anni per gli uomini e 60 invece per le donne). Ma quali sono i limiti? Bisogna sottolineare come il cumulo resta per coloro che, una volta conseguito in pensione, sono passati al part time o hanno continuato a lavorare, percependo quindi una parte di pensione e una di stipendio. Sono altresì esclusi dall’abolizione del divieto del cumulo, i lavoratori socialmente utili o chi riceve assegni di sostentamento al proprio reddito. Mentre l’assegno e i redditi di lavoro diventano invece cumulabili per i soggetti che sono invece titolari di trattamenti anticipati. Il divieto di cumulo comunque permane per quei soggetti che hanno usufruito di particolari forme di pensionamento anticipato (tipo quelli che, una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, sono passati a part time e hanno continuato a lavorare). Gli ultimi esclusi sono, i titolari di assegno a sostegno del reddito di cui beneficiano i lavoratori incentivati all’esodo.

Vuoi dire la tua?