Affittuari :nuove agevolazioni
gennaio 16, 2009
Previste anche per l’anno 2009, agevolazioni per i cittadini affittuari, che potranno godere delle agevolazioni fiscali in base alla legge n.431/1998 attualmente in vigore.
La destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare condotta in locazione costituisce la condizione principale per usufruire di detta agevolazione.
Il beneficio fiscale sale se il contratto di affitto, regolarmente registrato, è stato stipulato con la proprietà a canone concordato in base agli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali degli inquilini.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione d’imposta è di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
Il S. U. N. I .A, firmatario degli accordi con i rappresentanti della proprietà immobiliare dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione e clausole contrattuali ha diramato un comunicato con l’indicazione delle agevolazioni fiscali spettanti e delle modalità per poterne concretamente usufruire.
L’Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi, quadro RB del Modello UNICO (o quadro B, per chi compila il Modello 730). Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.
Per quanto riguarda gli studenti universitari fuori sede, iscritti presso Università, che risiedono in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km o in altra provincia, si riconfermano le detrazioni di € 500,00 per i contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 431/98 e si applicano anche ad altre forme di contratto a partire dal 01.01.2008 (canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative).
Inoltre, è stata introdotta una detrazione di circa 1.000 euro per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto e hanno un reddito fino 15.494 euro all’anno, detrazione che diventa di 500 euro se il reddito è tra 15.494 e 30.987 euro all’anno.
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