L’ipoteca del mutuo
ottobre 8, 2009
Un tema che spesso viene lasciato in secondo piano rispetto ai mutui è quello dell’estinzione dell’ipoteca. Esiste una apposita legge, in Italia, la quale sostiene che l’ipoteca possa essere estinta nel momento stesso in cui il debitore riesce ad estinguere il mutuo, rimborsando l’intero importo interessi compresi. I fatti però indicano un’altra realtà, ovvero che, nonostante l’esistenza della normative preposte, spesso estinguere un mutuo non comporta anche l’estinzione dell’ipoteca correlata. A tutelare gli interessi dei cittadini può intervenire l’authority Antitrust, presso il quale si possono segnale tutte le banche che non si adeguano alla normativa vigente già dal 1 gennaio dello scorso anno. L’antitrust può emettere multe anche per oltre 300 mila euro per i gruppi bancari o i singoli istituti di credito che non rispettano le disposizioni di legge. Ogni ipoteca quindi perde il suo valore nel momento in cui si riesce ad estinguere il finanziamento; ciò comporta che le spese notarili necessarie per decretare la dissoluzione dell’ipoteca decadono allo stesso momento. Per i mutui che hanno visto la loro estinzione dopo l’entrata in vigore della legge, la clausola prevede un decadimento e quindi la cancellazione automatica dell’ipoteca gravante sul mutuo, senza che il debitore debba pagare ulteriori spese ed incombenze. In presenza di mutui per immobili accesi in data anteriore all’entrata in vigore della legge, è il mutuatario, cioè il contraente del mutuo, che deve inoltrare una richiesta esplicita per la cancellazione dell’ipoteca; a questa missiva, la banca ha un mese di tempo dal ricevimento per rispondere e prendere i dovuti provvedimenti per la cancellazione, ovvero accordando la così detta quietanza di estinzione. Inoltre, deve essere premura della banca inoltrare le pratiche presso l’agenzia del Territorio, la cui avvenuta comunicazione rende effettiva la cancellazione dell’ipoteca. Il contraente deve fare attenzione affinché la banca rispetti gli accordi e quindi provveda a presentare la pratica per la cancellazione, e soprattutto senza che si faccia riferimento ad un notaio per l’estinzione, che sarebbe tra l’altro anche a carico del debitore. A fare fede sulla cancellazione automatica, sarà la quietanza rilasciata dall’istituto di credito. Ultima nota, ma importante: coloro che hanno avuto un debito estinto in data precedente al 3 aprile 2007 possono allo stesso modo richiedere l’estinzione dell’ipoteca.
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