Incentivi studenti : non sono tassabili
novembre 4, 2009
Il Fisco ha annunciato in via ufficiale d’aver rivisto la propria posizione per quanto riguarda, la tassazione degli incentivi a favore degli studenti; in particolare, per volontà di Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate ha infatti rivisto la propria posizione emersa con la risoluzione numero 156 dello scorso mese di giugno. La questione, nello specifico, riguarda gli incentivi economici che, a favore degli studenti più meritevoli, vengono assegnati ai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni; ebbene, il Fisco, ha giudicato finalmente come non tassabili questi incentivi in virtù del fatto che non sono finalizzati per frequentare dei corsi di istruzione. Di conseguenza, non scatta la tassabilità del beneficio dell’incentivo come se si trattasse di un reddito assimilabile a quello del lavoro dipendente. Il Fisco ha così analizzato in maniera approfondita la materia definendo la non tassabilità di quelle che in tutto e per tutto sono delle eccellenze conseguite dagli studenti che più hanno successo nell’ambito scolastico.
In accordo con quanto recita una nota emessa dall’Amministrazione finanziaria, infatti, gli incentivi sono finalizzati a permettere agli studenti di migliorare il livello di formazione sia professionale, sia culturale, e quindi nell’accrescere e stimolare il loro interesse si persegue una finalità avente un carattere generale. In conclusione, l’importo di 650 euro da assegnare pro-capite agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nello scorso anno scolastico non dovrebbe subire alcuna decurtazione (anche se non è chiara ancora, la questione dell’età, visto che nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento a studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni).
Differente è, invece, il discorso, ai fini Irpef, per le borse di studio che hanno come finalità la frequenza di corsi di istruzione specifici e fiscalmente assimilabili a reddito di lavoro dipendente.
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