Nube vulcanica : rimborsi e doveri dei passeggeri
Aprile 20, 2010
A chiarire diritti e doveri del vari soggetti coinvolti in questa spiacevole situazione, e comunque in situazione di emergenza, è stato Assotravel, aderente a Confindustria. In base alla Carta dei diritti del passeggero (regolamento 261/04) è previsto con chiarezza il caso di cancellazioni dovute a ‘eventi eccezionali’, nel qual caso il passeggero ha il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure l`imbarco, il prima possibile o in data più conveniente, su un altro volo. La Compagnia aerea deve in ogni caso prestare un’adeguata assistenza a terra
( offrendo gratuitamente pasti bevande, eventuali pernottamenti, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche, fax, email). Invece, per i pacchetti non ancora partiti, il cliente ha diritto al differimento della data di partenza o al cambio di destinazione o al cambio di data e di destinazione o un bonus o il rimborso totale. In verità in questi casi l’agenzia di viaggio avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il proprio ruolo di intermediario in ogni caso, ma sarà utile a sostenere una domanda che si è appena ripresa soprassedere e, in ogni caso, valutare caso per caso.
Per i pacchetti “in corso” quindi con una possibile fase di rientro, la titolarità dell’assistenza è formalmente del tour operator ma è prassi che il fornitore “vettore aereo” si sostituisca.
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