L’estinzione del mutuo
agosto 23, 2010
Quando si contrae un mutuo, i soggetti che sono legati dal contratto sono due: la banca emittente (o anche istituto creditizio) e il soggetto debitore, che corrisponderà al primo gli importi dovuti per la concessione del finanziamento. Il terzo soggetto, il venditore cioè, non ha più facoltà di intervento nel momento in cui la vendita è stata terminata a beneficio dell’acquirente e per suo tramite dall’emittente il mutuo.
Il rapporto tra questi due soggetti, comunque, può essere interrotto, per svariati motivi, da parte del cliente mutuatario, a fronte del pagamento della parte residua della quota capitale (o somma iniziale) più gli interessi e una penale o anche corrispettivo per recesso anticipato. Il tutto anche grazie ad alcune disposizioni contenute della cosiddetta legge o anche nel cosiddetto decreto Bersani.
Secondo l’articolo 40 al comma 1 del Testo Unico Bancario TUB, infatti, il mutuatario, cioè, può avvalersi della facoltà di estinguere in maniera anticipata il debito precedentemente contratto. E tale estinzione può avvenire sia in parte che totalmente. L’importante che riguardi un mutuo essenzialmente appartenente alla categoria dei mutui fondiari.
Proprio per questo, però, e per non veder perso il requisito di mutuo fondiario a breve o lungo termine, le banche impongono un limite temporale a tale estinzione, che solitamente è pari ad un anno e mezzo, cioè a 18 mesi, ed è solitamente accompagnato ad una penale o corrispettivo per il recesso anticipato in questione, naturalmente in denaro e prestabilita in modalità di versamento e quantità rispetto a un criterio temporale oltre che economico e finanziario. L’estinzione del mutuo prevede, sostanzialmente, due tipologie caratteristiche. Si distinguono, infatti:
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l’estinzione parziale del mutuo
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e l’estinzione totale del mutuo.
Alla prima tipologia fanno parte quei processi di recesso che prevedono l’annullamento solo di una parte del capitale finanziato o la sua durata. In questo caso, quindi, il cliente può ad esempio richiedere di pagare una parte del mutuo in maniera anticipata cioè una parte capitale al netto degli interessi. In nessun caso questi possono essere calcolati su questa restituzione. La banca o comunque l’istituto di credito non può per questo motivo richiedere interessi nel tempo, ovvero per il tempo rimanente la durata del finanziamento.
L’effetto, quindi, in questo caso è sulla rata, che diventerà parziale alla parte estinta. Sarò cioè proporzionale alla nuova somma rimanente. Tassi e interessi inclusi.
Tuttavia, però, ci sono dei casi in cui l’estinzione, sempre nel contesto parziale, può riguardare le rate stesse e cioè più da vicino la strategia di ammortamento. In questo caso la quantità della singola rata non viene intaccata, mentre viene intaccata la durata delle rate totali. L’estinzione totale del mutuo, invece, prevede la chiusura immediata e definitiva del finanziamento. Il cliente, in questo caso, deve pagare alla banca quanto manca, ovvero la quota capitale, ma più spesso che nel caso precedente, il cliente deve anche pagare un penale proprio per il recesso anticipato. Tale penale dipende da quanti anni tale mutuo è stato contratto. La legge numero 40 del 2 aprile 2007, infatti, prevede penali proporzionate al tempo rimanente rispetto alla fine del contratto. In nessun caso, invece, l’estinzione cancella una ipoteca di qualsivoglia natura.
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