Agevolazioni fiscali mutui prima casa
Agosto 30, 2010
Per chi contrae un mutuo sono diverse le opportunità per accedere a diverse tipologie di agevolazioni e sgravi fiscali.
Le norme attuali, contenute in varie disposizioni finanziarie e quindi legislative (a vario titolo ed opportunità), prevedono che ai contraenti di un mutuo per la casa alcune tipologie di detrazione e sgravo fiscale per quanto riguarda sia gli interessi passivi, ma anche gli oneri accessori che comunque sia derivino direttamente dai contratti di un mutuo ipotecario: in questo caso riferibile alla prima abitazione, cioè quelle evidentemente di residenza del mutuatario.
Tali detrazioni, infatti, variano a seconda della tipologia e dell’utilizzo del fabbricato in questione: esso può essere l’abitazione principale, quella secondaria o anche un edificio non abitativo destinato ad altri scopi (agricoli, commerciali, industriali, magazzini, garage, eccetera).
Ma le detrazioni riguardano anche la tipologia del mutuo contratto (a cosa esso serve, in pratica) o anche l’anno di stipula del contratto di mutuo stesso. Per quanto riguarda la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare, l’attuale disciplina prevede una detraibilità di tale imposta pari al 19%. Tale detrazione riguarda gli interessi passivi, i vari tipi di oneri accessori, le quote di rivalutazione che vanno a dipendere da varie clausole di indicizzazione che a loro volta derivano da quei mutui che sono garantiti dallo strumento fondamentale di una ipoteca. Ma solo nel caso in cui tale abitazione ipotecata, e oggetto del contratto di mutuo, debba essere destinata o adibita ad abitazione primaria. Mentre il limite economico di tale detrazione è fissata a un importo che non deve poter superare la cifra di 3615 euro circa.
Tali detrazioni, per la precisione, devono essere fatte valere quando l’imposta viene presentata al momento della dichiarazione dei redditi, che appunto si riferisce allo specifico periodo di imposta quando tali interessi sono stati per l’appunto sostenuti. Le condizioni e i parametri di valutazione per partecipare a questo sconto sull’Irpef, sono comunque vari e si caratterizzano diversamente a seconda dei casi.
Innanzitutto c’è da considerare la circostanza della stipula: cioè va verificato che esso riguardi in effetti un edificio destinato alla abitazione. Essa è definita come la casa in cui l’intestatario del mutuo ed eventualmente la sua famiglia dimorano abitualmente. Tali mutui, poi, devono essere statti stipulati dall’anno 1993 in poi. C’è da considerare inoltre che l’immobile va adibito ad abitazione principale anche in un tempo non sospetto, quello cioè di un anno.
Tante volte, però, i mutui comprendono diverse voci, come ad esempio quelle per l’acquisto e quelle per la ristrutturazione. Questo significa che un contraente acquista una casa che allo stesso tempo va ristrutturata. Per fa questo chiede un mutuo, ma la detrazione fiscale in questione si applica soltanto al primo evento, l’acquisto. Per questo motivo le voci del mutuo devono essere correttamente distinte per effettuare una corretta detrazione Irpef.
Un’altra condizione essenziale per partecipare alla detrazione fiscale sull’acquisto e quindi sul mutuo destinato alla prima casa è che esso sia assistito da una ipoteca immobiliare. Cioè lo stesso bene che viene acquistato, deve fungere da garanzia al pagamento delle rate mensili o trimestrali nel tempo alla banca o all’istituto finanziario o di credito che ha concesso il finanziamento. In alcuni casi, però, tale requisito viene derogato, per cui l’ipoteca può essere accesa anche su di un immobile diverso da quello acquistato, anche intestata ad altra persona diversa dal contraente attuale. Questo a garanzia dell’acquisto come nel caso precedente.
Per poter accedere a tali sgravi, poi, è necessario che chi ha acceso il mutuo, sia un cittadino italiano o si uno Stato dell’Unione Europea. Come anche deve essere lo Stato in cui l’immobile si trova.
Queste essenzialmente sono le caratteristiche giuridiche per poter accedere alla detrazione sul mutuo per la prima casa. Tuttavia ci sono dei casi particolari da considerare. Ad esempio non si perde il diritto alla detrazione se l’immobile viene locato se il proprietario deve trasferirsi per motivi di lavoro, oppure appartiene alle forze dell’ordine o deve ricoverarsi in case di cura.
Modalità di cancellazione: come cancellare un protesto
Agosto 26, 2010
Essere iscritti presso il Registro informatico dei protesti non è una cosa positiva, poiché questa situazione provoca problemi di natura finanziaria e civile se non addirittura penale. Il protestato, infatti, può subire azioni di regresso, ovvero precetti, pignoramenti, interdizioni, revoche di carte di credito, blocchetto assegni e così via.
Ma essere dei protestati significa anche rendere difficile l’accesso ad ulteriori strumenti di pagamento o servizi di altro tipo. Chi è protestato, infatti, oltre a diventare cattivo pagatore e inserito in apposita banca dati consultata dagli istituti finanziari e del credito, ha difficoltà ad ottenere prestiti, a fare acquisti a rate, a intestarsi linee telefoniche ad abbonamento nonché altre utenza di diversa natura e via dicendo. Insomma, non è una buona cosa.
Se quindi per un vario motivo si è iscritti in tale registro, su richiesta del presidente della Camera di commercio, conviene farsi cancellare.
Tale iscrizione avviene quando non si vuole riconoscere un titolo, e non lo si paga nemmeno dopo i solleciti del creditore. Fatti questi il soggetto che ne deve intascare il pagamento lo passa presso un ufficiale levatore (che è una carica ricoperta per legge da un segretario comunale, da un notaio o da un ufficiale giudiziario). Questo richiede a domicilio il pagamento del corrispettivo, avvalendosi di un presentatore o messo. Se il pagamento continua a non avvenire, l’utente viene iscritto, dal levatore, su di un registro, che viene inviato al presidente del tribunale e al presidente della camera di commercio. Questo, entro dieci giorni, iscrive il soggetto insolvente presso il Registro informatico dei protestati, istituito con il decreto legge 316 del 2000.
L’utente a questo punto, ha due possibilità: rimanere sul registro consultabile in tutta Italia da chi ha rapporti finanziari o economici (e potenzialmente averli con lui e quindi negarglieli; oltre che subire un pignoramento), oppure chiederne la cancellazione.
In questo secondo caso ha ulteriori due possibilità: richiedere la cancellazione entro 20 giorni o richiederla dopo un anno. In ogni caso dopo aver pagato il titolo, al di la del pignoramento.
Nel primo caso il richiedente ha facoltà di pagare il titolo entro un anno. Se così si comporta, egli ha il diritto di chiedere la cancellazione dal protesto entro 3 settimane, presentando specifica istanza al presidente della Camera di commercio.
La domanda in carta bollata deve allegare – oltre a un documento di riconoscimento in corso di validità – l’atto di protesto e quindi il titolo di quietanza, ovvero la ricevuta o il certificato attestante il pagamento dovuto con la relativa data di esecuzione formale. In assenza di questa il debitore deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte del creditore, che attesti il saldo del debito.
Nel secondo caso, invece, il debitore paga il titolo dopo 12 mesi da quando è stato levato, cioè da quando l’ufficiale pubblico glielo ha notificato. In questo caso allora le tempistiche sono differenti. Il debitore, infatti, prima di richiederne la cancellazione – dal registro si intende – deve chiedere al presidente del tribunale di rilasciargli una dichiarazione di rettifica, che viene effettuata tramite l’emanazione di un decreto di riabilitazione, anche corredandolo con documenti che ne giustifichino il siffatto ritardo, come previsto dalle leggi 108 del 1996 e 235 del 2000.
Ottenuta questa documentazione, unitamente ai certificati che si presentano in caso di richiesta di cancellazione prima dei 12 mesi, l’utente consegna al presidente della Camera di commercio il provvedimento di riabilitazione che gli ha rilasciato il tribunale, e ne chiede – ed eventualmente ottiene – la cancellazione dal Registro informatico dei protestati entro 20 giorni. Dopodiché non rimane più nessuna traccia dell’ex debitore su tale lista.
L’estinzione del mutuo
Agosto 23, 2010
Quando si contrae un mutuo, i soggetti che sono legati dal contratto sono due: la banca emittente (o anche istituto creditizio) e il soggetto debitore, che corrisponderà al primo gli importi dovuti per la concessione del finanziamento. Il terzo soggetto, il venditore cioè, non ha più facoltà di intervento nel momento in cui la vendita è stata terminata a beneficio dell’acquirente e per suo tramite dall’emittente il mutuo. Continua a leggere: L’estinzione del mutuo
Assicurazioni sui mutui: cos’è?
Luglio 24, 2010
Quando si contrae un mutuo, spesso l’ente che lo eroga chiede al cliente garanzie accessorie o aggiuntive a tale contratto, che fungano cioè da salvagente nel momento in cui il cliente abbia giuste motivazioni a non poter più saldare il debito stipulato dal contratto bancario.
Queste rassicurazioni finanziarie riguardano le ipoteche e le polizze assicurative su tali ipoteche. La prima garanzia che la banca o comunque sia l’emittente erogante il finanziamento ha, nel caso in cui il debitore venga meno ai propri obblighi e doveri, cioè diventa sofferente o insolvente, è l’ipoteca.
L’ipoteca è uno strumento disciplinato dall’articolo 2810 del codice civile e riguarda i beni immobili o mobili iscritti a registri pubblici e per questo si differenzia dal pegno. Con tale ipoteca, infatti, la banca ha il diritto di riscattare l’immobile nel momento in cui il debitore non può, oggettivamente, pagare le rate del mutuo.
A tale proposito però, molte banche e molti istituti di credito, richiedono al mutuatario, l’accensione di polizze assicurative aggiuntive per far fronte a problemi oggettivi di varia natura.
Sostanzialmente, comunque, le polizze assicurative che deve contrarre l’intestatario del mutuo riguardano la polizza vita e le sue varie sezioni che possono essere quelle del caso di morte, invalidità permanente, malattia grave, infermità. Polizza, cioè, che vengo incontro al cliente nel momento in cui dovesse impattare in una di queste spiacevoli condizioni. Altri tipi di assicurazioni, invece, riguardano la possibilità di perdita non volontaria del posto di lavoro.
A volte però, le ipoteche sull’immobile o anche le polizze assicurative che vengono incontro all’impossibilità di pagare il mutuo da parte del cliente, possono essere insufficienti per i più svariati motivi che riguardano, in prim’ordine, il bene immobiliare stesso ipotecato e quindi oggetto di un contratto di mutuo tra banca, ente finanziario o istituto di credito e cliente privato o giuridico che di tale bene va a beneficiare a prescindere dalla richiesta del mutuo e dalla sua proprietà.
Questa assicurazione sul fabbricato protegge l’utente bancario ma anche quello privato da vari rischi ed eventi. Ad esempio nel caso in cui la casa venga colpita da un fulmine, oppure sia vittima e protagonista allo stesso tempo di una implosione, di uno scoppio o di una esplosione. O ancora che possa trovarsi nel mezzo di una fuoriuscita di fumo e liquidi da varie fonti di calore.
Generalmente questi eventi rientrano in quelli di incendio, i quali sono ovviamente completati da eventi naturali più o meno colposi da parte di terzi come gli incendi in generale: dell’immobile in maniera diretta o del fabbricato in maniera indiretta (se ad esempio viene incendiato un bosco vicino casa e le fiamme divampano e distruggono anche solo parzialmente parte dell’abitato).
Ma le polizze assicurative sugli immobili proteggono anche per un’altra serie di eventi negativi, che possono dipendere o meno da eventi atmosferici e naturali: terremoti, tempeste, alluvioni, forti venti, neve, grandine, e così via.
Le polizze coprono poi anche danni di parti della casa o comunque del fabbricato come impianti elettrici, tubature, solai, che si danneggiano o deteriorano velocemente per magari incompetenza e non correttezza ingegneristico-legale nella loro implementazione. Ma anche altri tipo di guasti come quelli che riguardano le fognature, l’allestimento d’interno o anche d’esterno, i balconi, la copertura e il tetto, il rivestimento murario e così via.
Sempre nella categorie della assicurazioni delle case e degli immobili rientrano poi le sciagure aeree, la caduta di corpi volanti di qualsiasi genere e natura, l’urto di autoveicoli o di altre cose assimilabili. Ma anche eventi umani come atti vandalici oppure dolosi.
Altri tipi di assicurazioni, ma questa volta non sotto forma di polizze assicurative, possono essere la richiesta, sempre da parte degli enti bancari o istituti creditizi, qualora la situazione lo richieda, la presenza di un garante o di un fideiussore, cioè di un soggetto che dia ulteriori garanzie alla positività dei pagamenti.
Focus: carte di credito
Luglio 21, 2010
La carta di credito è uno degli strumenti di pagamento più diffuso al mondo. Essa è innanzitutto una valida e soprattutto comoda alternativa al denaro contante, che viene per questo sostituito da una semplice carta plastificata che ha uno speciale dispositivo tale da riconoscere tutti quelli che sono i dati necessari del cliente nonché dell’istituto finanziario o di quello bancario che emette tale carta.
Tali carte di credito sono collegate necessariamente ad un conto corrente bancario, cioè può richiederle chi ne possiede già uno, e il loro scopo è quello di dare all’utente in questione un credito virtuale – per il cliente stesso ma ovviamente non per la banca o l’istituto creditizio – da poter essere utilizzato in tutti i pagamenti elettronici tramite POS (ovvero l’apparecchio elettronico che consente di effettuare materialmente il pagamento tramite una carta magnetica che può essere, appunto, una carta di credito), quelli su internet compresi e le ricariche telefoniche incluse. Inoltre, con tale strumento, è quindi possibile prelevare denaro in contante quando se ne necessita.
Il meccanismo di credito è molto semplice. La banca, o l’istituto di emissione, stabilisce, insieme al cliente e alla tipologia di contratto che viene stipulato, un credito mensile a cui esso può attingere liberamente, senza dover dare nessuna giustificazione a chi gliela concede sull’utilizzo che ne viene effettuato. Questo credito mensile, il cui tetto massimo è definito plafond (il cui minimo, invece, si aggira intorno alle 800 euro, ma questo dipende dai diversi istituti), viene poi recuperato il 15 del mese successivo direttamente sul conto corrente dell’intestatario, a sua volta direttamente connesso alla carta di credito.
Tale recuperò però, è maggiorato da un costo aggiuntivo, ovvero una quota minima mensile come corrispettivo per la concessione del servizio e quindi del credito, a sua volta maggiorato di una piccola quota che deriva dal tasso di interesse sul saldo che risulta ancora scoperto.
Le tipologie di carta di credito sono molteplici. Le più importanti sono: carta di credito a saldo, ovvero quella classica, particolarmente utile nei pagamenti rateali e di solito concessa come servizio complementare all’apertura di un conto. Di norma non ha un costo fisso o particolarmente elevato. C’è poi la carta di credito revolving, che oltre a essere utilizzata nei pagamenti rateizzati, permette di costituire un fido, e cioè una somma scoperta. Quella co-branded, invece, è più che altro uno strumento di marketing e fidelizzazione, poiché il funzionamento è uguale a quello di una revolving bancaria, ma è emessa da una banca in partnership con una azienda terza.
La carta di credito si pone come uno strumento molto comodo soprattutto per le rateizzazioni commerciali e finanziarie, il pagamento e l’utilizzo del credito all’estero (senza per questo dover cambiare valuta e solitamente potendo usufruire di regimi di cambi particolarmente vantaggiosi grazie alle convenzioni bancarie a cui si ha ovviamente e solo in questo modo accesso). La loro sicurezza è invece garantita dal codice PIN, che è strettamente personale e senza di esso il pagamento non può avvenire.
La carta di credito si distingue dal classico bancomat per una sostanziale differenza. Se le funzioni sono sostanzialmente uguali, e cioè quelle di permettere pagamenti elettronici presso negozi convenzionati e ritiro di contanti presso specifici sportelli bancomat, la differenzia sostanziale è che quella bancomat è invece una carta di debito, senza un plafond assicurato. Inoltre, solitamente, nei pagamenti rateizzati, vengono accettate solo le carte di credito proprio per la loro maggiore sicurezza e affidabilità.
Quando rinegoziare il mutuo?
Luglio 17, 2010
Gli istituti di credito difficilmente si commuovono davanti a coloro che presentano forti difficoltà con le rate del mutuo. È per questo, quindi, che è stata pensata la rinegoziazione del mutuo, per ripensare alla propria soluzione di prestito e quindi cercare di ottenere dei benefici. Solo dalla concorrenza fra le banche, infatti, si possono cercare dei benefici economici.
Non dimentichiamo, però, che nonostante la rinegoziazione i mutui dilazionati maturano lo stesso gli interessi, e questi vanno corrisposti, così come esplicato nella convenzione stipulata tra ABI e Tremonti, ormai anni fa.
Per esempio, per rinegoziare un prestito a tasso variabile sulla prima casa, occorre considerare quattro criteri, ossia:
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la rata del mutuo a tasso variabile viene sostituita con una rata a tasso fisso, calcolata in base al tasso medio dell’anno fiscale precedente e quindi concluso;
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lo scarto fra i due importi (quindi tra la prima rata e la rata rinegoziata) viene inserita nel mutuo rinegoziato, ma dilazionata nel tempo e per tutta la durata del nuovo prestito, fino alla sua estinzione;
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in caso di aumento degli indici medi dei tassi, l’aumento corrispondente viene anch’esso dilazionato;
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nel caso contrario, di riduzione dell’importo dei tassi, si torna alla rata precedentemente stipulata.
Il cliente della banca che rinegozia il suo mutuo può trarre numerosi benefici dalla dilazione dell’importo del mutuo restante. La sostituzione della rata variabile con la rata fissa comporta una riduzione immediata : ciò mette il debitore al riparo dal rialzo dei tassi d’interesse.
Solo chi è in grave difficoltà nel corrispondere le rate può trovare convenienza nell’aderire alla rinegoziazione, ovviamente pagando in futuro, s’intende. Altrimenti, potrebbe essere più conveniente ottenere condizioni davvero più favorevoli contrattando con altre banche e sfruttando la “portabilità” introdotta dal decreto Bersani.
Mutui: tassi al minimo ma rialzi all’angolo
Luglio 6, 2010
I contraenti il mutuo per la casa possono stare, per il momento, tranquilli, ma relativamente e con tutte le cautele del caso richieste da un mercato sempre fluttuante e particolarmente incline a novità, ultime ore, cambiamenti di ogni sorta: positivi ma anche negativi, ovvero quelli che di più poi vanno a segnare la vita dei piccoli e medi risparmiatori, delle famiglie e di chi, in genere, investe i sacrifici di una vita o buona parte del proprio stipendio per finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione.
I tassi di interesse, comunque, nel mese di maggio hanno fatto registrare una ulteriore diminuzione: l’aggregazione generale delle tipologie e delle fluttuazioni dei mutui, infatti, hanno fatto registrare un dato percentuale pari al 2,58% degli stessi tassi internazionali (interbancari) di riferimento. Dato in calo sia rispetto al mese precedente e ancor di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: meno 119 punti base.
Ciò, quindi, ha fatto ancora una volta aumentare la domanda dei mutui a tasso variabile, a fronte di un rischio maggiore (anche a livello di insolvenze e sofferenze, che comunque sia continua poco sorprendentemente ad aumentare nonostante i tassi scendano) e magari anche a costi di spread relativamente superiori (si segnalano in questo senso, anche costi del denaro che superano i due punti percentuali).
Sostanzialmente perché le banche acquistano il denaro da prestare con i riferimenti dei tassi interbancari europei e non del breve termine, mentre agli utenti le rate vengono, ovviamente, “vendute” con il riferimento dei tassi a lungo termine IRS. Questo indice, in ogni caso, ha fatto registrare minimi storici, con un ventennale, infatti, pari al 3,83%.
Ma gli entusiasmi possono essere smorzati da facili e preoccupanti previsioni da parte di banche, istituti finanziari, agenzie creditizie o semplicemente analisti che, più o meno specularmente, prevedono che i tassi Euribor, tra non molti mesi, torneranno a crescere, riattestandosi a percentuali aggregate superiori alle 4 unità, con rincari che si rifletterebbero soprattutto sui tassi fissi, con una ripercussione ancora più netta, paradossalmente, sull’acquisto ed adesione di questi e, nonostante l’incertezza e il rincaro dei tassi generali, con una notevole propensione positiva a continuare a contrarre mutui e finanziamenti in generali – nel medio e lungo termine – che propongano l’applicazione di tassi fissi o soluzioni comunque miste.
Titoli di Stato, risparmo (quasi) assicurato
Giugno 26, 2010
I Bot, i buoni ordinari del tesoro - conosciuti anche col nome comune di titoli di Stato - si confermano ancora una volta un titolo tra i più sicuri sui quali investire. Questo anche e soprattutto in un clima economico come quello attuale, con la crisi che sembra non volerci abbandonare.
I Bot, insomma, insieme a obbligazioni e Ptc sono un titolo per risparmiare, con rendimenti abbastanza scuri (la certezza non è mai matematica) e con rendimenti acettabili; ma non devono essere sottovalutati i costi legati alle spese e alle commissioni. Le borse altalenanti, infatti, non garantiscono un rendimento, e le operazioni si fanno troppo rischiose per chi non ha le spalle coperte da grossi capitali. Sono sempre i titoli per il risparmio preferiti, i buoni del tesoro o i CCT e CTZ. Anche perché, nel caso peggiore di perdita, gli importi delle commissioni devono essere ridotti fino ad eguagliare i rendimenti: quindi, nell’ipotesi peggiore si hanno rendimenti pari a zero: impossibile arrivare al di sotto.
A rappresentare una delle voci di costo sono le spese di gestione e di amministrazione per i depositi bancari. Le regole sulla trasparenza ci dicono che tali costi non possono superare i 10 euro ogni sei mesi: bene quindi controllare sul proprio estratto conto i moviemnti relativi a queste voci di spesa.
Soprattutto, molti istituti bancari presso cui ci si rivolge per gli investimenti in Bot non dicono che è possibile richiedere tassi minori, e questo va tutto a loro vantaggio. È bene, poi, che l’investitore sappia che la somma di 10 euro è un limite massimo a prescindere dall’importo investito, dalla durata del titolo su cui si investe e dalla loro tipologia. Purchè siano titoli di Stato.
Conto Corrente: più chiarezza
Giugno 20, 2010
Avete mai provato ad approfondire le singole voci che compongono l’estratto conto che arriva, periodicamente, dalla vostra banca? Bene. Ed è stato tutto chiaro da subito? Se la risposta è sì, probabilmente siete dei banchieri nati. Ma se la risposta è no…
Non è una situazione anomala. Infatti, sono pochi gli italiani possessori di un conto corrente che possono affermare con assoluta certezza di comprendere appieno ogni singola voce del proprio conto corrente. Col rischio, spesso, di trovarsi poi in brutte situazioni perché non si sono capiti i movimenti dei propri soldi. Al giorno d’oggi, possedere un conto corrente è indispensabile: è li che si accreditano gli stipendi o si addebitano molte spese. Ma la virtualizzazione del denaro porta con sé molti problemi di comprensione.
È per questo motivo che, da pochissimo tempo, è entrato in vigore ISC, un sistema che permette di valutare le singole voci che compongono il conto, per avere più chiarezza e trasparenza. Isc è un acronimo che sta per indicatore sintetico di costo, ed è stato fortemente voluto da Bankitalia. Isc rappresenta una lanterna per guidarsi all’interpretazione di costi, spese, bolli e commissioni, spesso lette ma non comprese. Se prima ci si recava in banca e, all’apertura del conto, non si aveva una comprensione completa del costo annuo de conto corrente stesso, da adesso con Isc il titolare del conto potrà avere la stima esatta – sia in valori assoluti sia in percentuale – del costo indicativo annuale. Sarà così anche più facile individuare se un conto rientra o meno nei tassi di usura, e in tal caso scatta l’obbligo per la banca di rivalutare i propri tassi al ribasso, per adeguarli agli standard europei.
Ma come si ottiene il valore dell’Isc? Semplicemente sommando i costi fissi e variabili, quindi anche tutte le spese e le commissioni di prelievi e bonifici che, ogni mese, si aggiungono al conto corrente e che confluiscono poi nella somma che si paga ogni anno per la gestione dello stesso.
Inoltre, Isc è su misura: infatti, sono previsti sei profili entro i quali ogni possessore di conto corrente può rispecchiarsi, per decidere a quale fascia aderire, secondo le sue esigenze e il suo maggior eo minore utilizzo di un conto corrente.
Mutui sospesi: 6600 euro annui in più
Maggio 25, 2010
Una manovra anticrisi che sta dando i suoi frutti per le famiglie con un mutuo acceso. Rispetto al 2008 e al 2009, infatti, il numero delle famiglie con un mutuo a carico per scopi immobiliari sono aumentate dell’8,2%, e hanno generato un giro d’affari di 247 miliardi di euro.
Anche se i rubinetti del credito non sono aperti per tutte le famiglie indistintamente, anche i “privilegiati” che hanno ottenuto la concessione del mutuo si trovano davanti spese ingenti da sostenere. Ecco, allora, la manovra che ha consentito il risparmio di svariati mila euro per oltre 10 mila famiglie italiane, che hanno deciso di ricorrere alla sospensione delle rate del mutuo. Il risultato è stato un blocco dei prestiti da un miliardo di euro solo nei mesi tra febbraio e marzo. Insomma, una vera boccata d’ossigeno per le famiglie, che possono risparmiare fino ai 6600 euro ogni anno con la sospensione delle rate. Se ne sono avvantaggiati soprattutto coloro che, pur non essendo in ritardo con qualche pagamento – in quella situazione denominata “in bonis” - si sono visti diminuire lo stipendio per una riduzione dell’orario lavorativo o che sono stati sospesi dai loro incarichi, e si trovano quindi a fronteggiare un momento di difficoltà imprevista. A usufruire della sospensione delle rate sono stati ovviamente anche coloro che hanno un ritardo nei pagamenti delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro, soprattutto subordinato. Dall’altra parte, per la fase di start up dell’iniziativa c’è stato dapprima un accordo tra ABI, associazioni bancarie, presidenza del consiglio, enti locali e associazioni dei consumatori, che hanno predisposto insieme un piano di ammortamento di una corrispondente cifra: 10mila famiglie a 6600 euro ciascuna sono stati tradotti in uno stanziamento da 66miliardi di euro. Un piano famiglie, insomma, che conta su un largo appoggio anche da parte della CEI, e che ancora non è terminato: sono allo studio ulteriori 720 domande di assistenza, e un credito residuo per appoggiare la sospensione del mutuo che si aggira intorno ai 54 miliardi di euro.



