Cancellazione di un protesto
settembre 13, 2010
Quando un utente, in qualità di debitore, viene meno al patto o al contratto stipulato con il suo creditore, esso può venire incontro alla registrazione come protestato.
Il debitore, infatti, è un soggetto che ha dei titolo da riconoscere nonché dei pagamenti da effettuare verso specifici soggetti, che possono di vario genere: una società di forniture gas, elettricità, acqua, un’agenzia di mediazione creditizia o un istituto di credito, una banca o un ente finanziario, un esercente commerciale o un normale privato, e così via. Il protestato, quindi, diventa tale quando non paga le bollette, le rate di rimborso di un acquisto o di un prestito, se lascia scoperto un assegno o non riconosce una cambiale e così via.
Prima che venga naturalmente iscritto presso l’albo dei protestati, ovviamente, c’è una procedura atta a convincere il debitore a pagare.
Innanzitutto, una volta accertato il mancato pagamento, il creditore invia un sollecito. Lo si può fare per iscritto tramite lettera, tramite una telefonata o addirittura tramite sms. Dipende dai casi. Se il debitore risponde negativamente anche dopo tale richiamo, il creditore allora si rivolge ad una apposita autorità, che viene denominata ufficiale levatore e che viene svolta da varie figure pubbliche quali autorità giudiziarie, segretari comunali, notai. Tale figura, tramite un presentatore, notifica di persona a casa del debitore insolvente, il suo stato finanziario e lo invita a pagare. Se ciò non avviene, allora il levatore iscrive la persona soggetta al protesto in un registro che a ogni inizio mese viene inviato presso il Presidente del Tribunale competente e presso il Presidente della Camera di commercio.
Quest’ultimo ufficio, entro dieci giorni dalla notifica, pubblica il nome del protestato presso un apposito Registro informatico dei protestati istituito con il decreto legge 316 del 2000. Qui, ove i soggetti competenti possono accedere mediante autenticazione sul web, si trovano informazioni circa l’anagrafica del soggetto protestato e informazioni circa gli strumenti finanziari non coperti: rate, tratte, cambiali, vaglia, assegni, bollettini e così via, con lo scopo che le società che offrono servizi finanziari e creditizi di varia natura nonché di altro genere, si guardino bene dal farlo a tali soggetti.
Da questo registro però, l’utente designato può chiederne cancellazione prima dei cinque anni previsti dalla legge, ma solo nel caso in cui i titoli vengono saldati, compresi gli interessi di mora ed eventuali altre spese, e che da tale operazione sia passato almeno un anno. Infatti, anche se pignorato dai suoi beni, il protestato rimane comunque nella lista nera se comunque non paga.
Se paga prima che ciò avvenga, avviene però la cancellazione suddetta. Ma previa specifica richiesta.
Quest’ultimo atto documentale di riabilitazione, deve essere presentato al Tribunale, cioè al suo presidente. Esso, poi, in caso di accettazione e quindi esito positivo, emana uno specifico decreto (se non lo fa si può ricorrere in appello), che il cliente deve poi presentare al presidente della Camera di commercio per vedersi quindi cancellato. Se ciò non avviene l’utente debitore deve ricorrere al giudice di pace per vedersi valere i propri diritti.
Ma se l’istanza di cancellazione viene approvata, l’utente si vede immediatamente cancellato dal registro, senza lasciare nessuna traccia: chi viene cancellato, infatti, è come se in quel registro non fosse mai stato iscritto.
Crotone, contributi per l’accesso al credito delle pmi
aprile 17, 2010
La provincia calabrese di Crotone con un occhio di riguardo per le piccole imprese sul territorio amministrato. La Camera di Commercio, durante una conferenza stampa, ha infatti annunciato la disponibilità ad erogare contributi che faciliteranno l’accesso al credito per le piccole imprese del crotonese. Continua a leggere: Crotone, contributi per l’accesso al credito delle pmi



