Cancellazione di un protesto

settembre 13, 2010

Quando un utente, in qualità di debitore, viene meno al patto o al contratto stipulato con il suo creditore, esso può venire incontro alla registrazione come protestato.

Il debitore, infatti, è un soggetto che ha dei titolo da riconoscere nonché dei pagamenti da effettuare verso specifici soggetti, che possono di vario genere: una società di forniture gas, elettricità, acqua, un’agenzia di mediazione creditizia o un istituto di credito, una banca o un ente finanziario, un esercente commerciale o un normale privato, e così via. Il protestato, quindi, diventa tale quando non paga le bollette, le rate di rimborso di un acquisto o di un prestito, se lascia scoperto un assegno o non riconosce una cambiale e così via.

Prima che venga naturalmente iscritto presso l’albo dei protestati, ovviamente, c’è una procedura atta a convincere il debitore a pagare.

Innanzitutto, una volta accertato il mancato pagamento, il creditore invia un sollecito. Lo si può fare per iscritto tramite lettera, tramite una telefonata o addirittura tramite sms. Dipende dai casi. Se il debitore risponde negativamente anche dopo tale richiamo, il creditore allora si rivolge ad una apposita autorità, che viene denominata ufficiale levatore e che viene svolta da varie figure pubbliche quali autorità giudiziarie, segretari comunali, notai. Tale figura, tramite un presentatore, notifica di persona a casa del debitore insolvente, il suo stato finanziario e lo invita a pagare. Se ciò non avviene, allora il levatore iscrive la persona soggetta al protesto in un registro che a ogni inizio mese viene inviato presso il Presidente del Tribunale competente e presso il Presidente della Camera di commercio.

Quest’ultimo ufficio, entro dieci giorni dalla notifica, pubblica il nome del protestato presso un apposito Registro informatico dei protestati istituito con il decreto legge 316 del 2000. Qui, ove i soggetti competenti possono accedere mediante autenticazione sul web, si trovano informazioni circa l’anagrafica del soggetto protestato e informazioni circa gli strumenti finanziari non coperti: rate, tratte, cambiali, vaglia, assegni, bollettini e così via, con lo scopo che le società che offrono servizi finanziari e creditizi di varia natura nonché di altro genere, si guardino bene dal farlo a tali soggetti.

Da questo registro però, l’utente designato può chiederne cancellazione prima dei cinque anni previsti dalla legge, ma solo nel caso in cui i titoli vengono saldati, compresi gli interessi di mora ed eventuali altre spese, e che da tale operazione sia passato almeno un anno. Infatti, anche se pignorato dai suoi beni, il protestato rimane comunque nella lista nera se comunque non paga.

Se paga prima che ciò avvenga, avviene però la cancellazione suddetta. Ma previa specifica richiesta.

Quest’ultimo atto documentale di riabilitazione, deve essere presentato al Tribunale, cioè al suo presidente. Esso, poi, in caso di accettazione e quindi esito positivo, emana uno specifico decreto (se non lo fa si può ricorrere in appello), che il cliente deve poi presentare al presidente della Camera di commercio per vedersi quindi cancellato. Se ciò non avviene l’utente debitore deve ricorrere al giudice di pace per vedersi valere i propri diritti.

Ma se l’istanza di cancellazione viene approvata, l’utente si vede immediatamente cancellato dal registro, senza lasciare nessuna traccia: chi viene cancellato, infatti, è come se in quel registro non fosse mai stato iscritto.

Modalità di cancellazione: come cancellare un protesto

agosto 26, 2010

Essere iscritti presso il Registro informatico dei protesti non è una cosa positiva, poiché questa situazione provoca problemi di natura finanziaria e civile se non addirittura penale. Il protestato, infatti, può subire azioni di regresso, ovvero precetti, pignoramenti, interdizioni, revoche di carte di credito, blocchetto assegni e così via.

Ma essere dei protestati significa anche rendere difficile l’accesso ad ulteriori strumenti di pagamento o servizi di altro tipo. Chi è protestato, infatti, oltre a diventare cattivo pagatore e inserito in apposita banca dati consultata dagli istituti finanziari e del credito, ha difficoltà ad ottenere prestiti, a fare acquisti a rate, a intestarsi linee telefoniche ad abbonamento nonché altre utenza di diversa natura e via dicendo. Insomma, non è una buona cosa.

Se quindi per un vario motivo si è iscritti in tale registro, su richiesta del presidente della Camera di commercio, conviene farsi cancellare.

Tale iscrizione avviene quando non si vuole riconoscere un titolo, e non lo si paga nemmeno dopo i solleciti del creditore. Fatti questi il soggetto che ne deve intascare il pagamento lo passa presso un ufficiale levatore (che è una carica ricoperta per legge da un segretario comunale, da un notaio o da un ufficiale giudiziario). Questo richiede a domicilio il pagamento del corrispettivo, avvalendosi di un presentatore o messo. Se il pagamento continua a non avvenire, l’utente viene iscritto, dal levatore, su di un registro, che viene inviato al presidente del tribunale e al presidente della camera di commercio. Questo, entro dieci giorni, iscrive il soggetto insolvente presso il Registro informatico dei protestati, istituito con il decreto legge 316 del 2000.

L’utente a questo punto, ha due possibilità: rimanere sul registro consultabile in tutta Italia da chi ha rapporti finanziari o economici (e potenzialmente averli con lui e quindi negarglieli; oltre che subire un pignoramento), oppure chiederne la cancellazione.

In questo secondo caso ha ulteriori due possibilità: richiedere la cancellazione entro 20 giorni o richiederla dopo un anno. In ogni caso dopo aver pagato il titolo, al di la del pignoramento.

Nel primo caso il richiedente ha facoltà di pagare il titolo entro un anno. Se così si comporta, egli ha il diritto di chiedere la cancellazione dal protesto entro 3 settimane, presentando specifica istanza al presidente della Camera di commercio.

La domanda in carta bollata deve allegare – oltre a un documento di riconoscimento in corso di validità – l’atto di protesto e quindi il titolo di quietanza, ovvero la ricevuta o il certificato attestante il pagamento dovuto con la relativa data di esecuzione formale. In assenza di questa il debitore deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte del creditore, che attesti il saldo del debito.

Nel secondo caso, invece, il debitore paga il titolo dopo 12 mesi da quando è stato levato, cioè da quando l’ufficiale pubblico glielo ha notificato. In questo caso allora le tempistiche sono differenti. Il debitore, infatti, prima di richiederne la cancellazione – dal registro si intende – deve chiedere al presidente del tribunale di rilasciargli una dichiarazione di rettifica, che viene effettuata tramite l’emanazione di un decreto di riabilitazione, anche corredandolo con documenti che ne giustifichino il siffatto ritardo, come previsto dalle leggi 108 del 1996 e 235 del 2000.

Ottenuta questa documentazione, unitamente ai certificati che si presentano in caso di richiesta di cancellazione prima dei 12 mesi, l’utente consegna al presidente della Camera di commercio il provvedimento di riabilitazione che gli ha rilasciato il tribunale, e ne chiede – ed eventualmente ottiene – la cancellazione dal Registro informatico dei protestati entro 20 giorni. Dopodiché non rimane più nessuna traccia dell’ex debitore su tale lista.